Statuto

 

Articolo 1

È costituita, ai sensi delle Legge n.383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata "Centro Studi sulla Cina Contemporanea" in forma abbreviata "CSCC" (di seguito CSCC), che persegue il fine di promuovere in Italia acquisizione e accumulazione di una conoscenza sistemica e strutturata della Cina contemporanea, con specifica enfasi su politica, economia, cultura, società. In tali ambiti il CSCC intende sviluppare un'attività di ricerca di qualità internazionale, al servizio dei soggetti italiani interessati a interagire a diverso titolo con la Repubblica Popolare Cinese, oltre che del pubblico interessato a vario titolo a tematiche cinesi.

 

Articolo 2 

L'Associazione ha la sede legale a Reggio Emilia, in Via Vicedomini 1, e potrà istituire e chiudere sedi sussidiarie, secondarie o sezioni in altre città d'Italia e all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci - e d'intesa con il Consiglio Direttivo - nel rispetto delle disposizioni statutarie e della legislazione italiana applicabile. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti - approvati secondo le norme statutarie - che si rendessero necessari per disciplinare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. È ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività e nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci, tenuto conto delle risorse disponibili. L'Associazione, in casi di specifica necessità prevista dalla legge o dallo Statuto, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente. Essa adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento quale Ente Morale. 

 

Articolo 3 

La durata dell'Associazione è illimitata. 

 

Articolo 4

Il CSCC è un'Associazione senza fini di lucro, diretto o indiretto, ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, anche in forme indirette; gli eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali dell'Associazione. L'Associazione opera esclusivamente per fini di utilità sociale e culturale. L'Associazione è apartitica ed intende attenersi ai seguenti ulteriori criteri di democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto della pari opportunità tra i generi e la gratuità delle cariche sociali. L'Associazione opera attraverso l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti e iniziative culturali, divulgative e di ricerca. Le motivazioni etiche dell'Associazione traggono origine dai principi della Costituzione italiana e dal rispetto dell'individuo. 
Nel perseguimento delle finalità sociali l'Associazione intende in particolare:
a) promuovere attività di ricerca su temi legati alla politica e all'economia cinesi, ai processi di globalizzazione, alla cooperazione economica, industriale e culturale tra Italia e Cina, e alle implicazioni geopolitiche dell'ascesa della Cina nel mondo;
b) realizzare analisi/studi finalizzati a una migliore comprensione della Cina contemporanea presso il grande pubblico e di tipo policy oriented indirizzati al mondo delle imprese, sia piccole-medie imprese (di seguito PMI) che grandi gruppi, e - qualora sollecitati in proposito - dalle istituzioni pubbliche, centrali e locali. 
L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento delle finalità sociali e in particolare della collaborazione con Atenei, Istituti di ricerca ed Enti locali, facendo ricorso - ove necessario - ad apposite convenzioni e partecipando all'attività di altre associazioni, società o Enti aventi obiettivi analoghi o connessi. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività culturale o divulgativa, e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà esercitare, esclusivamente a scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi sopra illustrati. 

 

Articolo 5 

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che s'impegnano a rispettarne le norme dello Statuto e a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi esposti. Possono chiedere di essere ammessi in qualità di soci persone fisiche, persone giuridiche e associazioni di fatto mediante inoltro di domanda scritta: il Consiglio Direttivo si esprime in merito senza obbligo di motivazione. La partecipazione alla vita associativa non può avere carattere di temporaneità. I soci, possono essere: 
- Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo, e quelle che successivamente e con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo saranno ammesse con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo. 
- Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento - in denaro o in natura - di un contribuito annuale di valore non inferiore ad Euro 10.000 (diecimila). 
- Soci Ordinari: le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività di sostegno gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e impegnandosi a versare una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio stesso.

 

Articolo 6

Gli associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell'Associazione nel quadro delle medesime disposizioni. 

 

Articolo 7 

La qualità di socio si perde quando ricorra una delle seguenti circostanze:  
a) decesso;
b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza interviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 6 (sei) mesi dal mancato versamento della quota annuale;
c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data in cui tale recesso avrà effetto; tale recesso avrà decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo di corresponsione della quota relativa all'anno in corso;
d) espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in violazione dello Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. 
Gli associati che abbiano a qualsiasi titolo cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 

 

Articolo 8 

Le risorse economiche necessarie al perseguimento degli scopi dell'Associazione e alle spese del suo funzionamento saranno costituite: a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, provenienti da soci, non soci, enti pubblici o privati, utili al perseguimento dei fini dell'Associazione; d) contributi di organismi internazionali; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
1) beni mobili e immobili:
2) donazioni, lasciti o successioni;
In nessun momento, sia durante che dopo la cessazione della vita dell'Associazione, gli associati possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività - utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale - non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. Tali proventi saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento dei fini associativi.
La gestione delle risorse economiche dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo che delibera in conformità alla legge e agli obiettivi indicati nel presente Statuto.
Le delibere inerenti gli impegni di spesa adottate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle vigenti leggi e dello Statuto, saranno attuate dal Direttore Esecutivo, con ordini di spesa a doppia firma (Direttore esecutivo e Tesoriere). 
Il Direttore Esecutivo non è autorizzato ad adottare alcun impegno che comporti una spesa o un esborso economico in capo all'Associazione se tale impegno non sia stato preventivamente adottato con delibera validamente resa dal Consiglio Direttivo. 
Resta inteso che qualunque impegno di spesa o incarico assunto dal Direttore Esecutivo che comporti un impegno economico in capo all'Associazione ma che non sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo non può in alcun modo vincolare, neppure in parte, l'Associazione, la quale conseguentemente è tenuta a garantire solo gli impegni di spesa e di utilizzo delle risorse economiche dell'Associazione che siano stati validamente deliberati dal Consiglio Direttivo. 
In ogni caso nessun tipo di responsabilità patrimoniale potrà essere fatta valere a qualsivoglia titolo e/o ragione nei confronti dei Soci dell'Associazione - Fondatori, Sostenitori o Ordinari - anche in relazione ad impegni di spesa e di utilizzo delle risorse economiche validamente assunti nel rispetto delle procedure di legge e del presente Statuto.
Qualunque attività di spesa e impegno delle risorse economiche posta in essere dal Direttore Esecutivo in mancanza o in dispregio delle indicazioni deliberate dal Consiglio Direttivo s'intenderà realizzata in violazione delle norme di legge e dello Statuto e, come tale, non potrà vincolare l'Associazione né comportare alcuna forma di responsabilità, nemmeno parziale, di coloro che ne fanno parte.

 

Articolo 9 

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Direttore Esecutivo;
- il Comitato di Sostegno;
- il Comitato Scientifico;
- i Probiviri (se del caso);
- il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate, dietro apposita deliberazione del Consiglio Direttivo e tenuto conto delle risorse disponibili. Il Consiglio Direttivo potrà determinare, tenuto conto delle risorse disponibili, un adeguato compenso per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Esecutivo.

 

Articolo 10 

L'Assemblea, una volta legittimamente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è il massimo organo deliberante ed ha il compito di: nominare il Presidente (e il vice Presidente). Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è effettuata nell'Atto Costitutivo; b) eleggere il Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta il numero dei componenti; c) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; d) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; e) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sul suo eventuale scioglimento. 

 

Articolo 11 

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile. Essa deve essere convocata quando richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è diramata dal Presidente dell'Associazione o da persona da questi delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati, o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione sia di prima sia di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione. La partecipazione all'assemblea non richiede la presenza fisica dei partecipanti, potendo costoro anche intervenire a mezzo Skype o mezzo equivalente a condizione che sia possibile accertare l'identità personale del partecipante. 

 

Articolo 12 

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, a meno che la legge o le norme dello Statuto facciano obbligo della presenza fisica del socio. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. 

 

Articolo 13 

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono adottate a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segreteria sono svolte da un Segretario nominato dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario medesimo. Le decisioni adottate dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, compresi quelli dissenzienti o assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto all'informazione e al controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto all'accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. 

 

Articolo 14 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente. Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare esecuzione alle direttive generali stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, la predisposizione del bilancio dell'Associazione - che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea - e la definizione delle quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro l'analisi di specifiche tematiche. 

 

Articolo 15 

Il Presidente ed il Vice Presidente fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. Il Direttore Esecutivo e il Tesoriere sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

Articolo 16 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che seguono nella graduatoria tenutasi durante l'ultima elezione assembleare. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. 

 

Articolo 17 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente ogni volta che questi ne ravvisi la necessità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. 

 

Articolo 18 

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

Articolo 19 

Al Tesoriere - nominato dal Consiglio Direttivo - spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri sono tenuti dal Segretario. 

 

Articolo 20 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente adotta i provvedimenti ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile. Al Presidente possono essere delegati eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga utili nell'interesse dell'Associazione. Nei casi d'indisponibilità, assenza o di qualsiasi altro impedimento il Presidente è sostituito dal vice-Presidente. 

 

Articolo 21

Il Direttore Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo ed è riconfermabile. Ove se ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Esecutivo, potrà provvedere alla nomina di un Vice Direttore Esecutivo, con funzioni di collaborazione e affiancamento alle attività del Direttore Esecutivo. Quest'ultimo ha il compito di sottoporre al Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi, predisporre il programma di lavoro dell'Associazione, sentito il Comitato Scientifico; firmare i contratti, ordinare e liquidare le spese, disporre i relativi pagamenti; curare l'acquisto di pubblicazioni e materiale documentario; vigilare sulle strutture e i servizi dell'Associazione; determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione di opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati. Il Direttore svolge funzioni di proposta e impulso in merito alle finalità statutarie del Centro, d'intesa con il Comitato Scientifico e tenendone informato il Presidente. 

 

Articolo 22

Il Comitato di Sostegno è formato da rappresentanti di Università italiane e/o Centri di Ricerca italiani, attivi o comunque interessati agli studi sulla Cina contemporanea, che faranno richiesta di aderirvi. La domanda deve essere approvata dal Comitato Direttivo. Il Comitato di Sostegno - d'intesa con il Consiglio Direttivo - ha il compito di indirizzare le attività del Centro, in particolare le linee strategiche delle attività di ricerca dell'Associazione. Esso ha anche il compito di promuovere la visibilità del Centro a livello nazionale e internazionale e di diffondere risultati e acquisizioni di conoscenza del Centro. Il Comitato potrà partecipare alle attività di raccolta di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività del Centro presso gli ambienti economici e istituzionali nazionali e internazionali. 
Il Comitato di Sostegno - d'intesa con il Consiglio Direttivo - nomina il Comitato Scientifico, di cui all'articolo 23.

 

Articolo 23

Il Comitato Scientifico è composto da esperti e/o studiosi qualificati - in numero e proporzioni definiti dal Consiglio Direttivo - attivi a livello nazionale o internazionale su tematiche riguardanti analisi, studi, ricerca e documentazione sulla Cina contemporanea. I compiti del Comitato Scientifico - da espletarsi d'intesa con il Consiglio Direttivo - sono i seguenti:
- definizione delle linee strategiche dell'attività di ricerca;
- individuazione e valutazione di progetti di ricerca, seminari e convegni, pubblicazioni e altre iniziative scientifiche del Centro;
- assistenza al Direttore Esecutivo nella predisposizione del programma annuale di lavoro del Centro;
- definizione dei criteri operativi e finanziari della ricerca.
I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, dopo aver consultato gli ambienti qualificati sugli studi sulla Cina Contemporanea e altre eventuali prestigiose istituzioni accademiche o di ricerca. I componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica quattro anni, e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali, e possono essere riconfermati per altri due mandati. Il Comitato Scientifico si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno - anche in video-conferenza. Le modalità di riunione e di deliberazione sono definite a maggioranza dal primo Comitato Scientifico.

 

Articolo 24 

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra i Soci e l'Associazione. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

 

Articolo 25 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per un miglior assolvimento dei compiti assegnati nel rispetto delle leggi vigenti e dello Statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente e delle risorse disponibili. 

 

Articolo 26 

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio viene definito il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

 

Articolo 27

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione deve essere obbligatoriamente destinato, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

 

Articolo 28 

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si applicano le norme ed i principi del Codice Civile, della Legge n.383/2000 e delle vigenti disposizioni in materia.